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Accordo UE-UK: si adotta il sistema REX

Dal 1° gennaio 2021, per le merci che provengono dall’UE verso il Regno Unito e dal Regno Unito verso la UE, è possibile richiedere un’aliquota di dazio preferenziale. Questo significa che le merci di origine preferenziale saranno esenti da dazi doganali quando importate nei rispettivi paesi e immesse in libera pratica.

Regole di origine

Per richiedere aliquote di dazio preferenziali, il prodotto deve essere originario dell’Unione Europea o del Regno Unito (in qualità di paese esportatore) come stabilito dalle “regole di origine” stipulate tra UE e Gran Bretagna.

La classificazione doganale della merce risulta essere di rilevante importanza per qualunque azienda che intenda effettuare operazioni con l’estero per definire il trattamento daziario e conoscere le regole da applicare per ottenere l’origine preferenziale. Per sapere con esattezza quali regole applicare al prodotto, e conoscere l’aliquota daziaria, dovrai quindi classificare correttamente le tue merci.

Se le tue merci non soddisfano i requisiti delle regole di origine (o se non puoi dimostrare che le merci li soddisfano) dovrai comunque pagare il dazio doganale.

Prova dell’origine

Per beneficiare di tariffe preferenziali durante l’importazione nel Regno Unito dall’Unione Europea (o l’importazione nella UE dal Regno Unito), l’importatore sarà tenuto a dichiarare di essere in possesso della prova che le merci rispettano le norme di origine.

Avrai diritto a richiedere l’aliquota di dazio preferenziale se hai:

  • un’attestazione di origine compilata dall’esportatore che il prodotto è di origine preferenziale
  • la conoscenza dell’importatore dell’origine del prodotto

Dichiarazione di origine

Quando si esporta dall’UE al Regno Unito una dichiarazione di origine può essere rilasciata da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione il cui valore è pari o inferiore a 6.000 euro (al cambio 5.700 sterline). Al di sopra di questo importo, l’esportatore dell’UE deve possedere un numero di esportatore registrato (REX) e includerlo nella dichiarazione.

L’attestazione di origine deve essere fornita su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale (esclusa la polizza di carico) che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l’identificazione.

Si precisa che, in attesa dell’attivazione del nuovo Portale unionale REX e dell’acquisizione di eventuali ulteriori elementi dall’Accordo in fase di ratifica, coloro che risultino ancora privi del codice REX, potranno rendere la dichiarazione di origine indicando il proprio codice EORI nonché l’indirizzo completo dell’esportatore nel campo “luogo e data” della predetta dichiarazione.

Fac-simile della dichiarazione di origine preferenziale.

Suddetta dichiarazione sarà valida per 2 anni dalla data in cui è stato rilasciato per le importazioni nel Regno Unito e 12 mesi per le importazioni nell’UE.

Il Sistema REX

E’ utile ricordare come il sistema degli esportatori registrati (REX) sia un sistema di autocertificazione dell’origine delle merci. L’origine viene infatti dichiarata dagli stessi operatori economici mediante le cosiddette dichiarazioni di origine. Per poter rilasciare un’attestazione di origine, un operatore economico deve essere tuttavia preventivamente registrato in una banca dati dalle sue autorità competenti. L’operatore economico diventerà quindi un “esportatore registrato”.

Si suggerisce di conseguenza, alle imprese interessate, la registrazione degli esportatori nel sistema REX, qualora non sia già stata effettuata. Gli operatori dell’Unione europea già registrati nel sistema REX, viceversa, potranno continuare a poter utilizzare il numero REX, già loro assegnato, anche nell’ambito degli accordi indicati.

Conoscenza degli importatori

La “conoscenza degli importatori” è una modalità che consente all’importatore di richiedere un trattamento tariffario preferenziale sulla base delle prove ottenute in merito al carattere originario dei prodotti importati. Questa prova deve essere in possesso dell’importatore sotto forma di documenti giustificativi o registrazioni che possono essere forniti dall’esportatore o dal produttore per dimostrare che il prodotto è considerato originario.

Se voi, o la persona che riceve le vostre merci, non potete fornire queste informazioni per motivi commerciali, dovete utilizzare una dichiarazione di origine.

Dichiarazioni dei fornitori

Fino al 31 dicembre 2021, se si richiede la preferenza sulla base delle conoscenze dell’importatore o si effettua una dichiarazione sull’origine, non è necessario essere in possesso di una dichiarazione del fornitore nel momento in cui si richiede la preferenza per le merci importate da o verso l’UNIONE EUROPEA.

Ma l’importatore deve essere sicuro che le merci soddisfino le regole di origine, ed è necessario fare ogni sforzo per ottenere retroattivamente le dichiarazioni dei fornitori. Ricordiamo che l’Accordo prevede tra le parti una cooperazione amministrativa che permette un controllo sull’attribuzione dell’origine preferenziale. In questo caso l’autorità doganale della parte importatrice che effettua la verifica può richiedere informazioni anche all’autorità doganale della parte esportatrice entro due anni dall’importazione dei prodotti o dal momento in cui è presentata la richiesta.

ATTENZIONE: tutte le forniture provenienti dalla Gran Bretagna, anche ricevute prima della fine del periodo transitorio, perderanno il proprio status unionale dalla data del 1° Gennaio 2021. Consigliamo di adottare tutte i necessari interventi per definire e stabilire l’origine preferenziale delle proprie merci, ricordando di controllare le dichiarazioni di origine dei propri fornitori, in quanto il materiale proveniente dal Regno Unito (Gran Bretagna e Irlanda del Nord) non potrà più essere considerato come avente origine preferenziale.

Cumulo dell’origine

Le future possibilità di cumulo dipendono dagli Accordi di Libero Scambio che l’UK concluderà con le parti contraenti della Convenzione PEM e dal fatto che essi prevedano regole d’origine identiche a quelle dell’accordo commerciale tra la Unione e UK.

Nelle relazioni bilaterali tra la Unione Europea e UK è consentito il cumulo bilaterale dei rispettivi materiali originari. Tuttavia, a partire dalla data dell’uscita del UK dall’UE, il cumulo diagonale con le Parti contraenti della Convenzione PEM (compresa l’UE) non sarà inizialmente più possibile. Affinché ciò sia invece possibile, sarà necessario adeguare tali accordi.

I nostri servizi

La società SATI CAD SRL resta a disposizione delle ditte interessate per fornire sia specifiche informazioni in materia di origine preferenziale sia per fornire un servizio integrato al fine di ottenere lo status di esportatore autorizzato  o esportatore registrato nel sistema REX.

Considerato il carattere innovativo di alcune disposizioni ivi contenute, si consiglia di contattare i nostri uffici per la predisposizione di uno studio dettagliato sulle nuove norme di origine.

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